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Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere il tentativo del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di introdurre la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i presidenti di Regione, attraverso una proposta di legge regionale che porta il suo nome. Il tema ha diviso l’opinione pubblica e ha acceso un acceso dibattito giuridico e politico, fino alla recente bocciatura da parte della Corte costituzionale. Ma cosa c’era in gioco, e perché quella legge è stata giudicata illegittima?

Il contesto: cosa prevedeva la legge De Luca?

La proposta di legge regionale approvata dal Consiglio regionale della Campania nel novembre 2023 nasce in un contesto politico ben preciso: Vincenzo De Luca, alla guida della Regione dal 2015, si avvicinava alla fine del suo secondo mandato consecutivo, l’ultimo consentito dalla normativa vigente. L’iniziativa legislativa, presentata formalmente come un intervento tecnico di modifica della legge elettorale regionale, aveva in realtà un obiettivo molto chiaro: rimuovere il limite ai due mandati consecutivi per i presidenti di Regione, consentendo così a De Luca di candidarsi nuovamente nel 2025.

Nel dettaglio, il testo approvato introduceva una deroga alla norma nazionale che vieta il terzo mandato consecutivo, appellandosi al principio dell’autonomia legislativa delle Regioni in materia elettorale, previsto dall’art. 122 della Costituzione. Secondo i promotori della legge, le Regioni godono infatti di un ampio margine di autonomia nell’organizzazione del proprio sistema di governo e nella definizione delle regole di elezione degli organi regionali, inclusi i limiti di mandato. Di conseguenza, sarebbe stato legittimo intervenire con una legge regionale per modificare quanto stabilito a livello statale.

Oltre al fondamento giuridico, i sostenitori della legge De Luca hanno fatto leva anche su argomentazioni di carattere politico e democratico. In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui spetta agli elettori, e non alla legge, decidere se un presidente uscente meriti o meno di essere rieletto. Impedire a un governatore di ricandidarsi – si sosteneva – equivale a una limitazione della sovranità popolare, oltre che a una potenziale interruzione della continuità amministrativa, in particolare in territori complessi come quello campano, dove la stabilità istituzionale è spesso un valore raro e prezioso.

L’approvazione della norma è avvenuta a larga maggioranza, anche grazie al sostegno trasversale di consiglieri regionali di diversa estrazione, molti dei quali direttamente o indirettamente legati alla rete di potere costruita negli anni dal presidente De Luca. In questo senso, il provvedimento è stato percepito da molti osservatori come una misura ad personam, espressione della forte personalizzazione del potere in Campania e dell’influenza crescente dei presidenti di Regione sulle dinamiche politiche locali.

La bocciatura della Corte costituzionale

Il 22 maggio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale. Alla base della decisione c’è un principio chiave: le Regioni non possono legiferare in materia di elettorato passivo dei presidenti regionali, se non nei limiti stabiliti dalla legge statale.

Infatti, la disciplina dei mandati è regolata dal D.lgs. n. 165/2004, che all’arti. 2 prevede espressamente un limite di due mandati consecutivi per i presidenti di Regione. Trattandosi di una norma statale attuativa dell’art. 122 della Costituzione, le Regioni non hanno margine per derogare unilateralmente. La Corte ha ribadito che in materia di sistema elettorale e limiti ai mandati, la legge statale ha prevalenza e ogni iniziativa legislativa regionale in contrasto con essa è da considerarsi incostituzionale.

In altre parole, il tentativo della Campania di introdurre un terzo mandato è stato giudicato uno sforamento delle competenze legislative regionali.

L’autonomia regionale: principio o alibi?

Uno degli argomenti centrali dei sostenitori del terzo mandato è il richiamo all’autonomia delle Regioni, sancita dall’art. 5 e dall’art. 117 della Costituzione. Ma l’autonomia, come ha sottolineato la Corte, non è arbitrio. Ha confini chiari, e uno di questi è il rispetto della cornice nazionale su temi fondamentali come la forma di governo regionale.

Il rischio, in casi come questo, è quello di invocare l’autonomia per fini tutt’altro che neutri. Il principio democratico non coincide con l’illimitata possibilità di rieleggere lo stesso leader. Anzi, i limiti ai mandati servono proprio a garantire il ricambio e a impedire che il potere si cronicizzi.

Governabilità o personalizzazione?

Il caso De Luca pone una questione più ampia: come si bilanciano esigenze di continuità amministrativa e tutela del pluralismo democratico? In un’epoca in cui la politica tende a personalizzarsi sempre più, il limite ai mandati rappresenta un argine importante. La tentazione di rimuoverlo può nascondere un malcelato desiderio di eternizzazione del potere.

D’altro canto, è legittimo chiedersi se due mandati siano sempre sufficienti per realizzare progetti complessi e di lungo periodo, soprattutto in territori dove la burocrazia è lenta e le sfide strutturali. Ma la soluzione a questo dilemma non può consistere in deroghe ad personam.

Serve piuttosto una riflessione nazionale, coerente e condivisa, su quale forma di governo regionale vogliamo: aperta al merito e alla responsabilità, o ostaggio di leader locali che faticano a lasciare il passo.

Chiara Vitone

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